Art. 30 Reti per l'assistenza 1. Al fine di rispondere alla crescente complessita' dei bisogni sanitari e sociosanitari della persona e al fine di migliorare la presa in carico, il Servizio sanitario regionale, anche in relazione a quanto stabilito all'articolo 9, commi 5 e 6, della legge regionale n. 27/2018, e in attuazione al decreto del Ministero della salute n. 70/2015, sviluppa il modello organizzativo di assistenza basato sui collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi. 2. Al fine di assicurare lo sviluppo della continuita' assistenziale, con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le reti professionali per patologia con il compito di integrare le attivita' dell'assistenza ospedaliera con le attivita' dell'assistenza distrettuale, ivi comprese quelle dell'assistenza sociosanitaria. 3. Fatti salvi i centri gia' riconosciuti sulla base della previgente normativa, con deliberazione della Giunta regionale sono specificati criteri e modalita' per l'identificazione, tra gli enti del Servizio sanitario regionale, dei centri di riferimento e specializzazione regionale. Il riconoscimento e' effettuato con decreto del direttore centrale salute, politiche sociali e disabilita'.