Art. 30 
 
                        Reti per l'assistenza 
 
  1. Al fine di rispondere alla crescente  complessita'  dei  bisogni
sanitari e sociosanitari della persona e al  fine  di  migliorare  la
presa in carico, il Servizio sanitario regionale, anche in  relazione
a quanto stabilito all'articolo 9, commi 5 e 6, della legge regionale
n. 27/2018, e in attuazione al decreto del Ministero della salute  n.
70/2015, sviluppa il modello organizzativo di assistenza  basato  sui
collegamenti  in  rete  tra  professionisti,  strutture  aziendali  e
servizi. 
  2.  Al  fine  di   assicurare   lo   sviluppo   della   continuita'
assistenziale,  con  deliberazione  della   Giunta   regionale   sono
specificate le reti professionali per patologia  con  il  compito  di
integrare le attivita' dell'assistenza ospedaliera con  le  attivita'
dell'assistenza distrettuale,  ivi  comprese  quelle  dell'assistenza
sociosanitaria. 
  3.  Fatti  salvi  i  centri  gia'  riconosciuti  sulla  base  della
previgente normativa, con deliberazione della Giunta  regionale  sono
specificati criteri e modalita' per l'identificazione, tra  gli  enti
del  Servizio  sanitario  regionale,  dei  centri  di  riferimento  e
specializzazione  regionale.  Il  riconoscimento  e'  effettuato  con
decreto  del  direttore  centrale   salute,   politiche   sociali   e
disabilita'.