Art. 31 
 
             Organizzazione nelle reti per l'assistenza 
 
  1. In relazione a quanto disposto all'articolo 30  e  dall'articolo
10, comma 3, della legge  regionale  n.  27/2018,  ciascun  ente  del
Servizio sanitario regionale, anche per sviluppare la  valorizzazione
e la responsabilizzazione professionale, organizza: 
    a)  le  attivita'   del   presidio   ospedaliero   favorendo   la
collaborazione dell'equipe multidisciplinare; 
    b)  le  attivita'  delle  professioni  sanitarie  favorendone  il
raggruppamento in aree per l'assistenza. 
  2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti
indirizzi operativi per perseguire l'uniformita'  dell'organizzazione
delle attivita' di cui al comma 1.