Art. 32 Il sistema di emergenza urgenza territoriale 1. La funzione di emergenza urgenza territoriale e' assicurata dalle aziende sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale n. 27/2018. 2. Al fine di garantire l'omogeneita' negli standard di servizio e la massima integrazione delle attivita' di soccorso extraospedaliero, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2018 assicura la funzione di coordinamento che esercita attraverso: a) la gestione di strutture operative regionali; b) la predisposizione della proposta di Piano regionale di emergenza urgenza extraospedaliera, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. 3. Le aziende di cui al comma 1 esercitano la funzione attraverso una specifica articolazione organizzativa, funzionalmente afferente all'Azienda regionale di coordinamento per la salute. 4. Al fine di addivenire a una maggiore appropriatezza della presa in carico del paziente a medio-bassa criticita' e per ridurre i tempi di attesa, gli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione alle strutture di pronto soccorso, possono organizzare percorsi differenziati in base ai codici di accesso. 5. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute assicura il perseguimento dell'uniformita' organizzativa tra le strutture regionali.