Art. 32 
 
            Il sistema di emergenza urgenza territoriale 
 
  1. La funzione di  emergenza  urgenza  territoriale  e'  assicurata
dalle aziende sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  b),
c) e d), della legge regionale n. 27/2018. 
  2. Al fine di garantire l'omogeneita' negli standard di servizio  e
la massima integrazione delle attivita' di soccorso extraospedaliero,
l'Azienda  regionale  di  coordinamento  per   la   salute   di   cui
all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2018 assicura la  funzione
di coordinamento che esercita attraverso: 
    a) la gestione di strutture operative regionali; 
    b) la  predisposizione  della  proposta  di  Piano  regionale  di
emergenza urgenza extraospedaliera,  da  sottoporre  all'approvazione
della Giunta regionale. 
  3. Le aziende di cui al comma 1 esercitano la  funzione  attraverso
una specifica articolazione organizzativa,  funzionalmente  afferente
all'Azienda regionale di coordinamento per la salute. 
  4. Al fine di addivenire a una maggiore appropriatezza della  presa
in carico del paziente a medio-bassa criticita' e per ridurre i tempi
di attesa, gli enti del Servizio sanitario  regionale,  in  relazione
alle strutture  di  pronto  soccorso,  possono  organizzare  percorsi
differenziati in base ai codici di accesso. 
  5. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute  assicura  il
perseguimento  dell'uniformita'  organizzativa   tra   le   strutture
regionali.