Art. 33 
 
                           Carenza medica 
 
  1. In attuazione alla normativa statale relativa alla  carenza  dei
medici  specialisti,  la  Regione  attua   una   politica   tesa   al
miglioramento continuo del sistema  sanitario,  anche  attraverso  la
definizione dei fabbisogni formativi delle  professioni  sanitarie  e
dei medici specialisti quanto piu' coerente con i piani di fabbisogno
di  personale,  anche   nell'ottica   di   realizzare   un'efficiente
allocazione delle risorse umane. 
  2. Nelle more della definizione a livello statale di strumenti tesi
a superare la situazione di carenza di cui al comma  1,  qualora  gli
esiti delle procedure concorsuali o delle assunzioni non siano  stati
positivi, gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire
incarichi libero professionali a medici  specialisti  in  quiescenza,
secondo modalita' correlate alle esigenze assistenziali. 
  3. Al personale del Servizio sanitario  regionale  e'  riconosciuta
pari dignita', nel rispetto  dei  peculiari  ambiti  di  autonomia  e
responsabilita' di ciascuna professione. 
  4. Al fine di fare fronte ai  mutevoli  bisogni  assistenziali,  la
Regione promuove la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze del
personale  sanitario  e  favorisce  il  coinvolgimento  di  tutti   i
professionisti  operanti  nei  diversi  ambiti   di   attivita'   che
richiedono    un'integrazione    interdisciplinare     secondo     la
pianificazione regionale. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, presso  l'Azienda  regionale
di coordinamento per la  salute  sono  costituiti  gruppi  di  lavoro
interprofessionali, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il  Servizio
sanitario regionale, con il compito di  predisporre,  sulla  base  di
protocolli standardizzati condivisi fra  il  personale  medico  e  la
componente delle professioni sanitarie, linee di indirizzo  approvate
dall'Azienda regionale  di  coordinamento  per  la  salute,  su  temi
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 
  6. Ai gruppi  di  lavoro  di  cui  al  comma  5,  oltre  ai  medici
specialisti e alle professioni sanitarie coinvolte, partecipano anche
un rappresentante dell'ordine professionale dei  medici  chirurghi  e
degli odontoiatri e uno dell'ordine professionale di  riferimento  in
relazione alla linea di attivita', senza nuovi o maggiori  oneri  per
il Servizio sanitario regionale.