Art. 34 
 
               Soggetti erogatori privati accreditati 
 
  1.  I  soggetti  erogatori  privati  accreditati  concorrono   alla
definizione della rete di assistenza  pubblica  assicurando  funzioni
complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla
base degli accordi contrattuali di cui all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo n. 502/1992. 
  2. Gli accordi contrattuali di cui al comma 1 sono finalizzati: 
    a) al contenimento dei tempi di attesa; 
    b) all'integrazione dell'attivita' di ricovero; 
    c) a  supportare  il  sistema  pubblico  di  assistenza  in  aree
territoriali di difficile sostenibilita'. 
  3. In relazione al sistema di finanziamento autonomo  del  Servizio
sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio  dello
Stato, gli enti del Servizio sanitario regionale,  nel  rispetto  del
pareggio di  bilancio  e  dell'invarianza  dell'effetto  finanziario,
possono destinare all'acquisto di prestazioni dai soggetti  erogatori
privati accreditati di cui al comma 1, risorse fino al massimo del  6
per cento del finanziamento assegnato quale Fondo sanitario regionale
di parte corrente. 
  4. Con deliberazione della Giunta regionale e' definito il  modello
di concorrenza  per  la  regolazione  del  rapporto  con  i  soggetti
erogatori privati accreditati.