Art. 34 Soggetti erogatori privati accreditati 1. I soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. 2. Gli accordi contrattuali di cui al comma 1 sono finalizzati: a) al contenimento dei tempi di attesa; b) all'integrazione dell'attivita' di ricovero; c) a supportare il sistema pubblico di assistenza in aree territoriali di difficile sostenibilita'. 3. In relazione al sistema di finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, gli enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'invarianza dell'effetto finanziario, possono destinare all'acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1, risorse fino al massimo del 6 per cento del finanziamento assegnato quale Fondo sanitario regionale di parte corrente. 4. Con deliberazione della Giunta regionale e' definito il modello di concorrenza per la regolazione del rapporto con i soggetti erogatori privati accreditati.