Art. 23 
 
                  Stato di mobilitazione regionale 
 
  1. In attuazione dell'art. 23, comma 4, del Codice, in occasione  o
in vista di un'emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  b),
del Codice, il Presidente della Giunta regionale puo'  disporre,  per
la durata  massima  di  sessanta  giorni,  con  proprio  decreto,  la
mobilitazione  straordinaria  del  sistema  regionale  di  protezione
civile, a supporto dell'ambito  territoriale  regionale  interessato,
anche mediante l'attivazione, ove necessario,  della  colonna  mobile
regionale di protezione civile nonche' del  volontariato  organizzato
iscritto nell'elenco territoriale regionale. 
  2. Costituiscono presupposto per l'adozione del decreto di  cui  al
comma 1, gli eventi che possano manifestarsi con intensita'  tale  da
compromettere la vita,  l'integrita'  fi  sica  o  beni  di  primaria
importanza. 
  3. A seguito  della  dichiarazione  dello  stato  di  mobilitazione
regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi  entro
trenta giorni dal decreto di cui al comma 1, al fine di  fronteggiare
lo stato di mobilitazione regionale, puo' individuare: 
    a)  l'assegnazione  di  finanziamenti  relativamente  alle  spese
sostenute dalle componenti  e  strutture  operative  mobilitate,  nei
limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale,  nonche'  la
modalita' di rendicontazione delle stesse; 
    b) eventuali ed ulteriori iniziative da assumere. 
  4. Sulla base dell'evoluzione degli eventi di cui al comma  2,  con
ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale, e'  disposta
la cessazione dello stato di mobilitazione  ovvero  la  dichiarazione
dello stato di emergenza regionale, disciplinato dall'art. 24. 
  5. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di
cui all'art. 6, definisce le modalita'  per  il  coordinamento  e  la
ricognizione delle attivita' straordinarie conseguenti  lo  stato  di
mobilitazione regionale, svolte da parte della struttura regionale di
cui all'art. 18.