Art. 23 Stato di mobilitazione regionale 1. In attuazione dell'art. 23, comma 4, del Codice, in occasione o in vista di un'emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale puo' disporre, per la durata massima di sessanta giorni, con proprio decreto, la mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile, a supporto dell'ambito territoriale regionale interessato, anche mediante l'attivazione, ove necessario, della colonna mobile regionale di protezione civile nonche' del volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale. 2. Costituiscono presupposto per l'adozione del decreto di cui al comma 1, gli eventi che possano manifestarsi con intensita' tale da compromettere la vita, l'integrita' fi sica o beni di primaria importanza. 3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal decreto di cui al comma 1, al fine di fronteggiare lo stato di mobilitazione regionale, puo' individuare: a) l'assegnazione di finanziamenti relativamente alle spese sostenute dalle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, nonche' la modalita' di rendicontazione delle stesse; b) eventuali ed ulteriori iniziative da assumere. 4. Sulla base dell'evoluzione degli eventi di cui al comma 2, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale, e' disposta la cessazione dello stato di mobilitazione ovvero la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, disciplinato dall'art. 24. 5. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, definisce le modalita' per il coordinamento e la ricognizione delle attivita' straordinarie conseguenti lo stato di mobilitazione regionale, svolte da parte della struttura regionale di cui all'art. 18.