Art. 24 
 
                    Stato di emergenza regionale 
 
  1. In presenza di un'emergenza di cui all'art. 7, comma 1,  lettera
b), del Codice, il Presidente della Giunta  regionale  dichiara,  con
proprio decreto, lo  stato  di  emergenza  regionale,  determinandone
durata ed estensione territoriale. 
  2. Il  Presidente  della  Giunta  regionale  puo'  richiedere,  ove
necessario e valutata la gravita' ed estensione dell'evento medesimo,
lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma  1,  lettera
c), del Codice. 
  3. La durata dello stato di emergenza regionale non puo' superare i
sei mesi ed e' prorogabile di ulteriori sei mesi. 
  4. La  revoca  dello  stato  di  emergenza  regionale  puo'  essere
disposta  con  le  stesse  modalita'   adottate   per   la   relativa
dichiarazione. 
  5.  A  seguito  della  dichiarazione  dello  stato   di   emergenza
regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi  entro
trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, definisce: 
    a) l'individuazione dei comuni interessati dalla emergenza; 
    b)  la  valutazione  dell'evento,  effettuata  anche   in   forma
speditiva da parte della struttura regionale di cui  all'art.  18  in
relazione alla straordinarieta' dell'evento, al  territorio  colpito,
alla popolazione interessata,  alle  risorse  operative,  tecniche  e
scientifiche impiegate, all'entita' dei danni prodotti; 
    c) l'assegnazione dei finanziamenti,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili  sul  bilancio  regionale,  al   fine   di   fronteggiare
l'emergenza. 
  6. Le risorse di cui al comma 5 possono essere destinate a: 
    a)  avvio  delle  attivita'  di  soccorso   e   assistenza   alla
popolazione di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), del Codice,  per
le quali puo' essere disposta la copertura finanziaria  pari  al  100
per cento della spesa totale; 
    b) interventi piu' urgenti di cui all'art. 25, comma  2,  lettera
b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali
o dai consorzi di bonifica; 
    c)  attivazione  delle  prime  misure  economiche  di   immediato
sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei   confronti   della
popolazione e delle attivita' economiche e produttive di cui all'art.
25, comma 2, lettera c), del Codice; 
    d) l'avvio degli interventi urgenti di cui all'art. 25, comma  2,
lettera d), del Codice,  nel  rispetto  della  normativa  europea  in
materia di aiuti di Stato. 
  7. Al  termine  dello  stato  di  emergenza  regionale,  la  Giunta
regionale dispone, con  successiva  deliberazione,  le  modalita'  di
completamento degli  interventi  previsti  a  seguito  dell'emergenza
regionale  e  l'eventuale  assegnazione  delle  risorse   agli   enti
ordinariamente  competenti  per  il  completamento  degli  interventi
ancora non conclusi. 
  8. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di
cui all'art. 6,  definisce  le  procedure  di  attuazione  di  quanto
previsto nel presente articolo.