Art. 24 Stato di emergenza regionale 1. In presenza di un'emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale. 2. Il Presidente della Giunta regionale puo' richiedere, ove necessario e valutata la gravita' ed estensione dell'evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice. 3. La durata dello stato di emergenza regionale non puo' superare i sei mesi ed e' prorogabile di ulteriori sei mesi. 4. La revoca dello stato di emergenza regionale puo' essere disposta con le stesse modalita' adottate per la relativa dichiarazione. 5. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, definisce: a) l'individuazione dei comuni interessati dalla emergenza; b) la valutazione dell'evento, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura regionale di cui all'art. 18 in relazione alla straordinarieta' dell'evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all'entita' dei danni prodotti; c) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza. 6. Le risorse di cui al comma 5 possono essere destinate a: a) avvio delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), del Codice, per le quali puo' essere disposta la copertura finanziaria pari al 100 per cento della spesa totale; b) interventi piu' urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali o dai consorzi di bonifica; c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del Codice; d) l'avvio degli interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera d), del Codice, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 7. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone, con successiva deliberazione, le modalita' di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e l'eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi. 8. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, definisce le procedure di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.