Art. 26 Deroghe alla normativa regionale 1. Ove necessario, per fronteggiare situazioni di emergenza, al fine di evitare o rimuovere condizioni di rischio per la pubblica incolumita', il Presidente della Giunta regionale puo' adottare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze in deroga alla legislazione regionale riservata, nonche', nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, a quella concorrente.