Art. 26 
 
                  Deroghe alla normativa regionale 
 
  1. Ove necessario, per fronteggiare  situazioni  di  emergenza,  al
fine di evitare o rimuovere condizioni di  rischio  per  la  pubblica
incolumita', il Presidente della Giunta regionale puo' adottare,  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,  ordinanze
in  deroga  alla  legislazione  regionale  riservata,  nonche',   nel
rispetto dei principi  fondamentali  della  legislazione  statale,  a
quella concorrente.