Art. 27 
 
Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree
                    colpite da eventi calamitosi 
 
  1. A seguito della dichiarazione  di  stato  di  emergenza  di  cui
all'art. 24, la Regione puo' attivare la ricognizione dei  fabbisogni
per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private,  danneggiate  nonche'  dei  danni  subiti  dalle   attivita'
economiche e produttive, dai beni culturali  e  paesaggistici  e  dal
patrimonio edilizio. 
  2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui  al  comma
1, e nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale,  la
Regione puo' avviare, anche parzialmente,  l'attuazione  delle  prime
misure per far fronte alle esigenze segnalate. 
  3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di
cui all'art. 6, individua le procedure nonche' il soggetto competente
per  la  ricognizione  del  fabbisogno  e  per   l'attuazione   degli
interventi di cui al comma 1. 
  4. Gli interventi di  cui  al  comma  1,  relativi  alle  attivita'
economiche e produttive, sono attuati nel  rispetto  della  normativa
europea in materia di aiuti di Stato.