Art. 27 Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi 1. A seguito della dichiarazione di stato di emergenza di cui all'art. 24, la Regione puo' attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. 2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, e nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione puo' avviare, anche parzialmente, l'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze segnalate. 3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, individua le procedure nonche' il soggetto competente per la ricognizione del fabbisogno e per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1. 4. Gli interventi di cui al comma 1, relativi alle attivita' economiche e produttive, sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.