Art. 10 
 
                       Criteri di valutazione 
                          e aggiudicazione 
 
  1. La Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  commissione
consiliare competente, stabilisce, con proprio regolamento, i criteri
oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e  i  criteri  di
aggiudicazione, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, comma
2, e  sulla  base  dei  seguenti  criteri  minimi,  posti  in  ordine
decrescente: 
    a)  l'offerta  migliorativa  di  produzione  energetica  e  della
potenza installata, tenendo  conto  degli  obiettivi  minimi  di  cui
all'art. 14; 
    b) interventi  di  miglioramento  e  risanamento  ambientale  del
bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela  dei  corpi
idrici e del territorio e alla  mitigazione  degli  impatti,  tenendo
conto degli obiettivi minimi di cui all'art. 15; 
    c) modalita' di uso plurimo sostenibile delle acque; 
    d) l'offerta economica per  l'acquisizione  della  concessione  e
l'utilizzo delle opere; 
    e)  misure  di  compensazione  territoriale  e  ambientale,   con
riferimento all'art. 16; 
    f) interventi,  anche  tecnologicamente  innovativi,  finalizzati
alla conservazione della  capacita'  utile  di  invaso  e  diretti  a
conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica.