Art. 10 Criteri di valutazione e aggiudicazione 1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con proprio regolamento, i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2, e sulla base dei seguenti criteri minimi, posti in ordine decrescente: a) l'offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'art. 14; b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'art. 15; c) modalita' di uso plurimo sostenibile delle acque; d) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere; e) misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all'art. 16; f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacita' utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica.