Art. 11 
 
               Valutazione delle proposte progettuali 
 
  1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate
avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte
le amministrazioni e gli enti  interessati,  che  si  svolge  con  le
modalita' della conferenza dei servizi di cui  alla  legge  7  agosto
1990, n. 241  (Nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e tiene  luogo  delle
procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione  di
incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonche' di  ogni  altro
atto di assenso, concessione,  permesso,  licenza  o  autorizzazione,
comunque denominato, previsto dalla normativa  statale,  regionale  o
locale vigente. 
  2. Le modalita' e i tempi di svolgimento del procedimento unico  di
cui al  comma  1  sono  disciplinati  con  regolamento  della  Giunta
regionale,  acquisito  il   parere   della   commissione   consiliare
competente.