Art. 11 Valutazione delle proposte progettuali 1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalita' della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e tiene luogo delle procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente. 2. Le modalita' e i tempi di svolgimento del procedimento unico di cui al comma 1 sono disciplinati con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.