Art. 27 Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese 1. I regolamenti e i bandi regionali riferiti alla Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive e turismo e riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio di semplificazione anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dell'autocertificazione e del massimo impiego delle procedure telematiche. 2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e la complessita' dei procedimenti contributivi facenti capo alla Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive e turismo, le imprese presentano la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione di spesa, per i seguenti procedimenti contributivi: a) articoli 42-bis, 54, 55, 55-bis, 56, 57, 60-bis e 62 della legge regionale n. 12/2002; b) art. 2, comma 54, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014); c) art. 2, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017). 3. L'amministrazione regionale adegua i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per le medesime finalita' indicate ai commi 1 e 2 e per gli incentivi di importo non superiore a 5.000 euro e' sempre consentita, nel rispetto della disciplina comunitaria e in deroga alla legge regionale 7/2000, la concessione e contestuale erogazione, a fronte della sola presentazione della domanda corredata delle eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e delle autocertificazioni.