Art. 27 
 
               Interventi per la riduzione degli oneri 
                amministrativi a carico delle imprese 
 
  1. I regolamenti  e  i  bandi  regionali  riferiti  alla  Direzione
centrale competente in materia di attivita' produttive  e  turismo  e
riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio
di semplificazione anche attraverso la riduzione degli adempimenti  a
carico  delle  imprese,  attraverso  l'utilizzo  della  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta',  dell'autocertificazione  e  del
massimo impiego delle procedure telematiche. 
  2. Al fine di ridurre  gli  oneri  amministrativi  a  carico  delle
imprese e la complessita' dei procedimenti contributivi facenti  capo
alla Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive
e turismo, le imprese presentano la domanda di contributo  unitamente
alla  rendicontazione  di  spesa,   per   i   seguenti   procedimenti
contributivi: 
    a) articoli 42-bis, 54, 55, 55-bis, 56, 57,  60-bis  e  62  della
legge regionale n. 12/2002; 
    b) art. 2, comma 54, della legge regionale 4 agosto 2014,  n.  15
(Assestamento del bilancio 2014); 
    c) art. 2, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25
(Legge di stabilita' 2017). 
  3. L'amministrazione regionale adegua i regolamenti attuativi delle
disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  4. Per le medesime finalita' indicate ai commi 1  e  2  e  per  gli
incentivi di importo non superiore a 5.000 euro e' sempre consentita,
nel rispetto della disciplina comunitaria  e  in  deroga  alla  legge
regionale 7/2000, la concessione e contestuale erogazione,  a  fronte
della sola presentazione  della  domanda  corredata  delle  eventuali
dichiarazioni   sostitutive   dell'atto   di   notorieta'   e   delle
autocertificazioni.