Art. 28 Spese antecedenti la domanda di contributo 1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato i bandi o regolamenti regionali emanati in materia di attivita' produttive e turismo possono prevedere l'ammissibilita' delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, fatti salvi eventuali termini specifici per la retroattivita' previsti dalla normativa di settore.