Art. 28 
 
             Spese antecedenti la domanda di contributo 
 
  1. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato i bandi o regolamenti regionali emanati in materia di attivita'
produttive e turismo possono prevedere l'ammissibilita'  delle  spese
sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda  di  contributo,  fatti  salvi  eventuali
termini specifici per la retroattivita' previsti dalla  normativa  di
settore.