Art. 34 Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta tra i vari aspetti: a) le attivita' di analisi e valutazione svolte dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza di cui all'art. 3; b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata previsto all'art. 6, con particolare riferimento agli esiti conseguiti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'art. 5; c) la distribuzione e le modalita' di impiego dei volontari per la sicurezza previsti dall'art. 10 e la durata e i contenuti dei percorsi formativi a essi dedicati; le attivita' svolte nell'ambito delle forme di cittadinanza attiva e dei controlli di vicinato previsti dall'art. 11; d) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dai Comuni e le modalita' di gestione associata delle funzioni di polizia locale attivate ai sensi dell'art. 18, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unita' operativa per abitante e la capacita' di coordinare gli interventi di controllo del territorio. 2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 e' presentata entro il 31 dicembre 2022.