Art. 34 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il Consiglio regionale  esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini
di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale  che
documenta tra i vari aspetti: 
    a) le attivita' di analisi e valutazione svolte dall'Osservatorio
regionale sulla sicurezza urbana e  sull'attuazione  delle  politiche
integrate di sicurezza di cui all'art. 3; 
    b)  lo  stato  di  avanzamento  degli  interventi  attivati   dal
Programma  regionale  di  finanziamento  in  materia   di   sicurezza
integrata previsto all'art. 6, con particolare riferimento agli esiti
conseguiti dagli accordi, dai patti  e  dalla  progettazione  di  cui
all'art. 5; 
    c) la distribuzione e le modalita' di impiego dei  volontari  per
la sicurezza previsti dall'art. 10 e la  durata  e  i  contenuti  dei
percorsi formativi a essi dedicati; le attivita'  svolte  nell'ambito
delle forme di  cittadinanza  attiva  e  dei  controlli  di  vicinato
previsti dall'art. 11; 
    d) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti
dai Comuni e le modalita' di gestione  associata  delle  funzioni  di
polizia  locale  attivate  ai  sensi  dell'art.  18,  verificando  il
rispetto  degli  standard  minimi  previsti  in  termini  di   unita'
operativa per abitante e la capacita' di coordinare gli interventi di
controllo del territorio. 
  2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari
che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale  del
Consiglio regionale. 
  3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1  e'
presentata entro il 31 dicembre 2022.