Art. 31 Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), e' aggiunta la seguente: «d-bis) i soggetti che svolgono attivita' di servizio civile.». 2. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), dopo le parole: «frequentino universita'», sono inserite le seguenti: «, percorsi di istruzione tecnica superiore o di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dalla normativa statale vigente». 3. Dopo il comma 7-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997, e' aggiunto il seguente: «7-ter. Alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che organizzano attivita' legate alla pratica dello sci per i propri studenti e' riconosciuto, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, un rimborso fino al 100 per cento delle spese di trasporto delle scolaresche. In caso di attivita' o manifestazioni legate alla pratica dello sci organizzate direttamente dalla Regione, le spese di trasporto delle scolaresche sono dalla stessa direttamente sostenute.». 4. Dopo l'art. 60 della legge regionale n. 29/1997, e' inserito il seguente: «Art. 60-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque utilizzi i mezzi pubblici di trasporto in violazione di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'importo del beneficio indebitamente conseguito. Resta fermo l'obbligo di pagamento delle somme relative ai viaggi indebitamente effettuati. 2. Chiunque utilizzi il servizio di cui all'articolo 56 in assenza dei requisiti prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro di euro 300. Resta fermo l'obbligo di pagamento delle somme relative ai viaggi indebitamente effettuati. 3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della regione.». 5. L'onere di cui al comma 2 e' quantificato in euro 3.000 a decorrere dall'anno 2020 (Programma 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione - parz.). 6. L'onere di cui al comma 3 e' quantificato in euro 30.000 a decorrere dall'anno 2020 (Programma 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione - parz.).