Art. 31 
 
Disposizioni in materia di servizi di trasporto  pubblico  di  linea.
  Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 
 
  1. Dopo la  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  24  della  legge
regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia  di  servizi  di
trasporto pubblico di linea), e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) i soggetti che svolgono attivita' di servizio civile.». 
  2. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale  1°  settembre
1997, n. 29 (Norme in materia di servizi  di  trasporto  pubblico  di
linea), dopo le parole: «frequentino universita'», sono  inserite  le
seguenti: «, percorsi di istruzione tecnica superiore o di istruzione
e formazione  tecnica  superiore  previsti  dalla  normativa  statale
vigente». 
  3. Dopo il comma  7-bis  dell'art.  24  della  legge  regionale  n.
29/1997, e' aggiunto il seguente: 
    «7-ter. Alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  dipendenti
dalla Regione che organizzano attivita' legate alla pratica dello sci
per i propri studenti e' riconosciuto, entro i limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili, un rimborso fino  al  100  per  cento  delle
spese  di  trasporto  delle  scolaresche.  In  caso  di  attivita'  o
manifestazioni legate alla pratica dello sci organizzate direttamente
dalla Regione, le spese di trasporto  delle  scolaresche  sono  dalla
stessa direttamente sostenute.». 
  4. Dopo l'art. 60 della legge regionale n. 29/1997, e' inserito  il
seguente: 
    «Art. 60-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque utilizzi  i
mezzi  pubblici  di  trasporto  in  violazione  di  quanto  stabilito
dall'articolo 24, comma 4, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di  una  somma  di  denaro  pari
all'importo  del  beneficio  indebitamente  conseguito.  Resta  fermo
l'obbligo di pagamento delle somme relative ai  viaggi  indebitamente
effettuati. 
    2. Chiunque utilizzi  il  servizio  di  cui  all'articolo  56  in
assenza  dei  requisiti  prescritti   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una  somma  di
denaro di euro 300. Resta fermo l'obbligo di  pagamento  delle  somme
relative ai viaggi indebitamente effettuati. 
    3.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal  presente
articolo, si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale). 
    4. I  proventi  derivanti  dalle  sanzioni  di  cui  al  presente
articolo sono introitati nello stato di previsione delle entrate  del
bilancio della regione.». 
  5. L'onere di cui al comma  2  e'  quantificato  in  euro  3.000  a
decorrere  dall'anno  2020  (Programma  04.06 -   Servizi   ausiliari
all'istruzione - parz.). 
  6. L'onere di cui al comma 3  e'  quantificato  in  euro  30.000  a
decorrere  dall'anno  2020  (Programma  04.06  -  Servizi   ausiliari
all'istruzione - parz.).