Art. 32 Disposizioni in materia di interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone. Modificazione alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a interventi per rendere uniforme, a livello regionale, la livrea dei mezzi». 2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e' determinato in annui euro 20.000 per il triennio 2020/2022 ed e' ricompreso nell'autorizzazione complessiva della legge regionale n. 15/1995, come determinata dall'allegato 1 (Programma 10.02 - Trasporto pubblico locale).