Art. 32 
 
Disposizioni in materia di interventi regionali per investimenti  nel
  settore del trasporto pubblico collettivo di persone. Modificazione
  alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 
 
  1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale  9
maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore
del trasporto pubblico collettivo  di  persone),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «e a interventi  per  rendere  uniforme,  a
livello regionale, la livrea dei mezzi». 
  2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1  e'  determinato
in annui euro 20.000 per  il  triennio  2020/2022  ed  e'  ricompreso
nell'autorizzazione complessiva della  legge  regionale  n.  15/1995,
come  determinata  dall'allegato  1  (Programma  10.02  -   Trasporto
pubblico locale).