Art. 33 Iniziative e manifestazioni organizzate in Valle d'Aosta a favore degli emigrati valdostani all'estero. Modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91 (Provvedimenti a favore degli emigrati valdostani all'estero), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sui quali la regione esegue a proprio carico i necessari lavori di adeguamento e manutenzione, ai fini dello svolgimento della manifestazione medesima, e al cui finanziamento provvede, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, con deliberazione della giunta regionale». 2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in euro 155.000 per l'anno 2020 e in euro 135.000 a decorrere dall'anno 2021 (Programma 10.05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - parz.).