Art. 33 
 
Iniziative e manifestazioni organizzate in  Valle  d'Aosta  a  favore
  degli emigrati  valdostani  all'estero.  Modificazione  alla  legge
  regionale 28 dicembre 1993, n. 91 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 2 della  legge  regionale  28  dicembre
1993,  n.  91  (Provvedimenti  a  favore  degli  emigrati  valdostani
all'estero), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sui quali
la regione esegue a proprio carico i necessari lavori di  adeguamento
e  manutenzione,  ai  fini  dello  svolgimento  della  manifestazione
medesima,  e  al  cui  finanziamento  provvede,  nei   limiti   delle
disponibilita'  di   bilancio,   con   deliberazione   della   giunta
regionale». 
  2. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato in euro 155.000 per l'anno  2020  e  in  euro  135.000  a
decorrere  dall'anno   2021   (Programma   10.05   -   Viabilita'   e
infrastrutture stradali - parz.).