Art. 34 
Disposizioni in materia di  cantieri  forestali.  Modificazioni  alla
  legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 
  1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1989,  n.
44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed  il
trattamento  economico  dei  relativi  addetti),  le   parole:   «del
Consiglio permanente degli enti locali e» sono soppresse. 
  2. Dopo il  comma  1  dell'articolo  6  della  legge  regionale  n.
44/1989, e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Per  l'attuazione  dei  piani  di  intervento   di   cui
all'articolo 3, sono organizzati,  a  cura  e  spese  della  regione,
specifici interventi  formativi  per  gli  operai  forestali  di  cui
all'articolo 4.». 
  3. Le somme di cui al comma  2  sono  previste,  nei  limiti  degli
stanziamenti  di  bilancio,  nella  predisposizione  del   piano   di
intervento di cui all'articolo 3 della legge  regionale  n.  44/1989,
come modificato dal comma 1. 
  4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2  e'  determinato
in euro 25.000 per il triennio 2020/2022 (Missione 09 - Programma  05
Aree  protette,   parchi   naturali,   protezione   naturalistica   e
forestazione parz.) ed e' ricompreso nell'autorizzazione  complessiva
della legge regionale n. 44/1989, come determinata dall'allegato 1.