Art. 34 Disposizioni in materia di cantieri forestali. Modificazioni alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), le parole: «del Consiglio permanente degli enti locali e» sono soppresse. 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44/1989, e' inserito il seguente: «1-bis. Per l'attuazione dei piani di intervento di cui all'articolo 3, sono organizzati, a cura e spese della regione, specifici interventi formativi per gli operai forestali di cui all'articolo 4.». 3. Le somme di cui al comma 2 sono previste, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nella predisposizione del piano di intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 44/1989, come modificato dal comma 1. 4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 e' determinato in euro 25.000 per il triennio 2020/2022 (Missione 09 - Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione parz.) ed e' ricompreso nell'autorizzazione complessiva della legge regionale n. 44/1989, come determinata dall'allegato 1.