Art. 36 Disposizioni in materia di pesca. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 34, e 29 marzo 2010, n. 12 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), e' inserito il seguente: «2-bis. Le concessioni per l'istituzione di riserve di pesca sono rilasciate dalla giunta regionale e sono soggette al pagamento annuale di un canone alla regione e di un contributo ittiogenico al Consorzio regionale pesca. I criteri per il rilascio delle concessioni di diritto esclusivo di pesca e gli importi del canone regionale e del contributo ittiogenico al Consorzio regionale pesca sono determinati con deliberazione della giunta regionale.». 2. Dopo la lettera f-bis) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 34/1976, e' aggiunta la seguente: «f-ter) dai proventi dei contributi ittiogenici di cui all'articolo 2bis.». 3. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 12 (Nuove disposizioni in materia di tasse per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale. Abrogazione delle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 30, e 1° giugno 1982, n. 13), e' aggiunta la seguente: «c-bis) i titolari di permessi di pesca giornalieri, settimanali o quindicinali.». 4. Le concessioni di diritto esclusivo di pesca rilasciate in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle il cui termine di validita' sia scaduto al 31 dicembre 2019, conservano validita' sino all'adozione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge regionale n. 34/1976, come introdotto dal comma 1.