Art. 36 
 
Disposizioni in materia di pesca. Modificazioni alle leggi  regionali
  11 agosto 1976, n. 34, e 29 marzo 2010, n. 12 
 
  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge  regionale  11
agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia  di  pesca  e  nel
funzionamento del Consorzio regionale per la tutela,  l'incremento  e
l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le concessioni per l'istituzione di riserve di pesca sono
rilasciate dalla  giunta  regionale  e  sono  soggette  al  pagamento
annuale di un canone alla regione e di un contributo  ittiogenico  al
Consorzio  regionale  pesca.  I  criteri  per   il   rilascio   delle
concessioni di diritto esclusivo di pesca e gli  importi  del  canone
regionale e del contributo ittiogenico al Consorzio  regionale  pesca
sono determinati con deliberazione della giunta regionale.». 
  2. Dopo la lettera f-bis) del  comma  1  dell'art.  6  della  legge
regionale n. 34/1976, e' aggiunta la seguente: 
    «f-ter)  dai  proventi  dei   contributi   ittiogenici   di   cui
all'articolo 2bis.». 
  3. Dopo la lettera c) del  comma  6  dell'articolo  1  della  legge
regionale 29 marzo 2010, n. 12  (Nuove  disposizioni  in  materia  di
tasse per il rilascio delle licenze per l'esercizio della  pesca  nel
territorio regionale. Abrogazione delle  leggi  regionali  23  maggio
1973, n. 30, e 1° giugno 1982, n. 13), e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) i titolari di permessi di pesca giornalieri,  settimanali
o quindicinali.». 
  4. Le concessioni di diritto esclusivo di pesca rilasciate in  data
antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge,  ivi
comprese quelle il  cui  termine  di  validita'  sia  scaduto  al  31
dicembre  2019,  conservano   validita'   sino   all'adozione   della
deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 2, comma  2-bis,
della legge regionale n. 34/1976, come introdotto dal comma 1.