Art. 37 Disposizioni in materia di fauna selvatica e attivita' venatoria. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 1. Il comma 2 dell'art. 15-bis della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina della attivita' venatoria), e' sostituito dal seguente: «2. I cacciatori sono tenuti a versare al Comitato regionale per la gestione venatoria una quota di partecipazione alle spese di gestione del comprensorio alpino di caccia, il cui importo e' stabilito dal Comitato stesso con apposito regolamento.». 2. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituito dal seguente: «3. La regione provvede alle attivita' di gestione della fauna selvatica, tra cui la cura, la detenzione temporanea e la successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1, mediante licitazione o trattative private, ovvero in economia diretta, avvalendosi in quest'ultimo caso anche di personale precario o stagionale, ricorrendo per l'acquisto di qualsiasi materiale alle ditte migliori offerenti per qualita' e condizioni; e', altresi', ammesso l'affidamento di incarichi a liberi professionisti o a istituti specializzati. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dalla regione in strutture proprie o in uso da terzi; nel caso di strutture non di proprieta' regionale, la regione, oltre a farsi carico delle spese di gestione, puo' eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari allo svolgimento delle attivita'.». 3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 sono determinati in annui euro 11.872 per il triennio 2020/2022 e trovano copertura nell'ambito del Programma 16.02 (Caccia e pesca - parz.), a valere sulle risorse previste per la legge regionale n. 64/1994.