Art. 37 
 
Disposizioni in materia di fauna  selvatica  e  attivita'  venatoria.
  Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 15-bis  della  legge  regionale  27  agosto
1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna  selvatica
e per la disciplina della attivita'  venatoria),  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2. I cacciatori sono tenuti a versare al Comitato regionale  per
la gestione venatoria una  quota  di  partecipazione  alle  spese  di
gestione del  comprensorio  alpino  di  caccia,  il  cui  importo  e'
stabilito dal Comitato stesso con apposito regolamento.». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 64/1994  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. La regione provvede alle attivita' di  gestione  della  fauna
selvatica, tra cui la cura, la detenzione temporanea e la  successiva
liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui  al  comma
1, mediante licitazione o  trattative  private,  ovvero  in  economia
diretta, avvalendosi in quest'ultimo caso anche di personale precario
o stagionale, ricorrendo per l'acquisto di qualsiasi  materiale  alle
ditte migliori offerenti per qualita'  e  condizioni;  e',  altresi',
ammesso l'affidamento  di  incarichi  a  liberi  professionisti  o  a
istituti specializzati. Le attivita' di cui al presente articolo sono
svolte dalla regione in strutture proprie o in uso da terzi; nel caso
di strutture non di proprieta' regionale, la regione, oltre  a  farsi
carico delle spese di  gestione,  puo'  eseguire  gli  interventi  di
manutenzione   straordinaria   necessari   allo   svolgimento   delle
attivita'.». 
  3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del  comma  2  sono
determinati in annui euro 11.872 per il triennio 2020/2022 e  trovano
copertura nell'ambito del Programma 16.02 (Caccia e pesca - parz.), a
valere sulle risorse previste per la legge regionale n. 64/1994.