Art. 39 
 
Disposizioni    in    materia    di    sostegno    delle    attivita'
  turistico-ricettive  e  commerciali.   Modificazioni   alla   legge
  regionale 4 settembre 2001, n. 19 1. Al  comma  1  dell'articolo  2
  della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali
  a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e commerciali), dopo
  le parole: «I mutui a tasso agevolato», sono inserite le  seguenti:
  «e i contributi». 
 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2001, e'
aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 4, comma  2,
lettera f),  per  l'anno  2020  possono,  altresi',  essere  concessi
contributi, in regime de minimis, fino alla misura massima del 40 per
cento della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa  ammissibile
e' pari a euro 2.000 e quello massimo a euro 10.000.». 
  3. Dopo il  comma  4-bis  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.
19/2001, come introdotto dal comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  4. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n.  19/2001,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all'istruttoria  automatica
di cui all'articolo 18-bis». 
  5. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge  regionale  n.  19/2001,
dopo  le  parole:  «L'istruttoria  valutativa»,  sono   inserite   le
seguenti: «, condotta limitatamente alle agevolazioni concesse  sotto
forma di mutuo a tasso agevolato,». 
  6. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 19/2001, come modificato
dal comma 5, e' inserito il seguente: 
    «4-ter. Gli importi di cui al comma  4-bis  sono  considerati  al
netto degli oneri fiscali.». 
    «Art.  18-bis  (Istruttoria  automatica).  -   1.   L'istruttoria
automatica, condotta limitatamente alle agevolazioni  concesse  sotto
forma di contributo di cui  all'articolo  5,  comma  4-bis,  consiste
nell'accertamento della completezza e della regolarita' delle domande
presentate e della documentazione allegata.». 
  7. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato  in  euro  100.000  per  l'anno  2020  ed  e'  ricompreso
nell'autorizzazione complessiva della  legge  regionale  n.  19/2001,
come determinata dall'allegato 1  (Programma  07.  01  -  Sviluppo  e
valorizzazione del turismo - parz.).