Art. 40 Disposizioni in materia di diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 1. Dopo il numero 1-bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), e' inserito il seguente: «1-ter) studenti iscritti a percorsi formativi degli istituti tecnici e di formazione superiori di cui alla normativa statale vigente;». 2. Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 68/1993, e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Borse di studio a studenti che frequentano istituti appartenenti al sistema dell'istruzione formazione tecnica superiore). - 1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti: a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno; b) frequentanti istituti appartenenti al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore; c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'amministrazione regionale o da altri enti.». 3. Al comma 1 dell'articolo 12-bis della legge regionale n. 68/1993, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati nel territorio regionale». 4. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 e' determinato in annui euro 5.000 a decorrere dal 2020 e trova copertura nell'ambito del Programma 4.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria - parz.), a valere sulle risorse previste per la legge regionale n. 68/1993. 5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 3 e' determinato in annui euro 50.000 a decorrere dal 2020 e trova copertura nell'ambito del Programma 4.06 (Servizi ausiliari all'istruzione - parz.), a valere sulle risorse previste per la legge regionale n. 68/1993.