Art. 40 
Disposizioni in materia di diritto allo  studio.  Modificazioni  alla
  legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 
  1. Dopo il numero 1-bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo
2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68  (Interventi  regionali
in materia di diritto allo studio), e' inserito il seguente: 
    «1-ter) studenti iscritti a  percorsi  formativi  degli  istituti
tecnici e di formazione  superiori  di  cui  alla  normativa  statale
vigente;». 
  2. Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 68/1993, e' inserito
il seguente: 
    «Art. 11-bis (Borse di studio a studenti che frequentano istituti
appartenenti   al   sistema   dell'istruzione   formazione    tecnica
superiore). - 1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti: 
    a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno; 
    b) frequentanti istituti appartenenti al sistema  dell'istruzione
e formazione tecnica superiore; 
    c) che non  siano  beneficiari  di  analoghi  contributi  erogati
dall'amministrazione regionale o da altri enti.». 
  3. Al  comma  1  dell'articolo  12-bis  della  legge  regionale  n.
68/1993, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i percorsi di
istruzione  e  formazione  professionale   attuati   nel   territorio
regionale». 
  4.  L'onere  derivante  dall'applicazione  dei  commi  1  e  2   e'
determinato in  annui  euro  5.000  a  decorrere  dal  2020  e  trova
copertura nell'ambito del Programma 4.02 (Altri ordini di  istruzione
non universitaria - parz.), a valere sulle risorse  previste  per  la
legge regionale n. 68/1993. 
  5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 3  e'  determinato
in  annui  euro  50.000  a  decorrere  dal  2020  e  trova  copertura
nell'ambito del Programma 4.06 (Servizi  ausiliari  all'istruzione  -
parz.), a valere sulle risorse previste per  la  legge  regionale  n.
68/1993.