Art. 42 Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 1. Il comma 7-bis dell'art. 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), e' sostituito dal seguente: «7-bis. Limitatamente al triennio 2020/2022, una quota dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 12.000 annui, e' destinata a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attivita' di cronometraggio, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.». 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3/2004 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di sostenere l'attivita' sportiva dei giovani atleti di eta' compresa tra 19 e 23 anni che posseggono delle indubbie potenzialita' e qualita' tecniche e di avviare un progetto di collaborazione con gli sci club valdostani per evitare il fenomeno della specializzazione precoce delle categorie Children, la Regione istituisce in via sperimentale il progetto "Children - Under 23" concedendo all'ASIVA un contributo forfetario in aggiunta al contributo di cui al comma 2. A tal fine, il comitato ASIVA presenta all'Assessorato regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile dell'anno precedente l'inizio della stagione agonistica invernale, un progetto di formazione e valorizzazione degli atleti "Children - Under 23" da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale attraverso apposita convenzione.». 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono determinati per il triennio 2020/2022 rispettivamente in annui euro 12.000 e 150.000 e sono ricompresi nell'autorizzazione complessiva della legge regionale n. 3/2004, come determinata dall'allegato 1 Programma 6.01 (Sport e tempo libero - parz.).