Art. 42 
 
Disposizioni  in  materia  di  interventi  a  favore   dello   sport.
  Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 
 
  1. Il comma 7-bis dell'art. 4 della legge regionale 1° aprile 2004,
n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a  favore  dello  sport),  e'
sostituito dal seguente: 
    «7-bis.  Limitatamente  al  triennio  2020/2022,  una  quota  dei
contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non  superiore
a  euro  12.000  annui,  e'  destinata  a  favore   dell'Associazione
cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle  spese
sostenute  per  l'acquisto   di   apparecchiature   necessarie   allo
svolgimento dell'attivita' di cronometraggio, fino ad un massimo  del
60 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande,  riferite  a
spese effettuate non  anteriormente  a  dodici  mesi  dalla  data  di
presentazione  delle  stesse,  sono   presentate   annualmente   alla
struttura competente, a pena di decadenza, entro il  30  settembre  e
sono corredate di idonea documentazione di spesa.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n.  3/2004
e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Al fine di sostenere  l'attivita'  sportiva  dei  giovani
atleti di eta' compresa  tra  19  e  23  anni  che  posseggono  delle
indubbie potenzialita' e qualita' tecniche e di avviare  un  progetto
di collaborazione con gli sci club valdostani per evitare il fenomeno
della specializzazione precoce delle categorie Children,  la  Regione
istituisce in via sperimentale il  progetto  "Children  -  Under  23"
concedendo  all'ASIVA  un  contributo  forfetario  in   aggiunta   al
contributo di cui al comma 2. A tal fine, il comitato ASIVA  presenta
all'Assessorato regionale competente in materia di sport, entro il 30
aprile  dell'anno  precedente  l'inizio  della  stagione   agonistica
invernale, un progetto di formazione e  valorizzazione  degli  atleti
"Children - Under 23" da  sottoporre  all'approvazione  della  Giunta
regionale attraverso apposita convenzione.». 
  3. Gli oneri derivanti dall'applicazione  dei  commi  1  e  2  sono
determinati per il triennio 2020/2022 rispettivamente in  annui  euro
12.000 e 150.000 e sono  ricompresi  nell'autorizzazione  complessiva
della legge regionale n. 3/2004,  come  determinata  dall'allegato  1
Programma 6.01 (Sport e tempo libero - parz.).