Art. 43 
 
Priorita' nell'attribuzione  della  quota  libera  del  risultato  di
                 amministrazione dell'esercizio 2019 
 
  1.  Al  fine  di  migliorare  la  programmazione  finanziaria,   le
disponibilita' finanziarie risultanti dall'eventuale quota libera del
risultato  di   amministrazione,   accertato   dal   rendiconto   per
l'esercizio 2019, sono prioritariamente destinate  agli  investimenti
relativi: 
    a) al Polo universitario di Aosta di cui  all'articolo  39  della
legge regionale n. 9/2008, per il recupero delle caserme Beltricco  e
Giordana, e alle spese  di  progettazione  e  ai  lavori  inerenti  a
interventi di adeguamento e messa  in  sicurezza  del  patrimonio  di
edilizia scolastica; 
    b)  agli  investimenti  per  lo  sviluppo  delle   infrastrutture
sportive nei complessi funiviari di cui alle leggi regionali 29 marzo
2018, n. 6 (Interventi  regionali  a  sostegno  delle  infrastrutture
sportive  nei  complessi  funiviari  di   interesse   sovralocale   e
rifinanziamento  della  legge  regionale  18  giugno   2004,   n.   8
(Interventi regionali per lo sviluppo  di  impianti  funiviari  e  di
connesse strutture di servizio), e 18 giugno 2004, n.  8  (Interventi
regionali per  lo  sviluppo  di  impianti  funiviari  e  di  connesse
strutture di servizio); 
    c) alle attivita' di prevenzione dai rischi idrogeologici di  cui
al  capo  III   della   legge   regionale   18   gennaio   2001,   n.
5(Organizzazione delle attivita' regionali di protezione civile); 
    d) alle attivita' legate all'avvio di  strategie  collegate  alla
mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico.