Art. 43 Priorita' nell'attribuzione della quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 1. Al fine di migliorare la programmazione finanziaria, le disponibilita' finanziarie risultanti dall'eventuale quota libera del risultato di amministrazione, accertato dal rendiconto per l'esercizio 2019, sono prioritariamente destinate agli investimenti relativi: a) al Polo universitario di Aosta di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 9/2008, per il recupero delle caserme Beltricco e Giordana, e alle spese di progettazione e ai lavori inerenti a interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica; b) agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di cui alle leggi regionali 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), e 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio); c) alle attivita' di prevenzione dai rischi idrogeologici di cui al capo III della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5(Organizzazione delle attivita' regionali di protezione civile); d) alle attivita' legate all'avvio di strategie collegate alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico.