Art. 38 Delega di funzioni amministrative 1. L'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 13 della presente legge, puo' essere delegato, in tutto o in parte, ai comuni, singoli o associati, agli enti gestori dei servizi sociali e alle aziende sanitarie regionali. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli interventi e i relativi soggetti delegati di cui al comma 1, nonche' le modalita' di trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivati e le modalita' con cui l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti dagli stessi.