Art. 38 
 
                  Delega di funzioni amministrative 
 
  1. L'esercizio di funzioni amministrative relative agli  interventi
previsti dagli articoli 6, 7 e 13 della presente legge,  puo'  essere
delegato, in tutto o in parte, ai comuni, singoli o  associati,  agli
enti gestori dei servizi sociali e alle aziende sanitarie regionali. 
  2. Con deliberazione della Giunta regionale  sono  individuati  gli
interventi e i relativi soggetti delegati di cui al comma 1,  nonche'
le modalita' di trasferimento dei  fondi  per  il  finanziamento  dei
benefici attivati e le modalita' con cui l'Amministrazione  regionale
concorre al finanziamento degli oneri  di  gestione  sostenuti  dagli
stessi.