Art. 39 
 
               Cumulabilita' dei benefici e controlli 
 
  1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili  con  ogni
altro intervento pubblico, fatte salve diverse disposizioni di  leggi
statali o regionali. 
  2. Per i controlli relativi  alla  rendicontazione  dei  contributi
concessi in attuazione della presente legge la Regione e' autorizzata
ad avvalersi di collaborazioni con le autorita' competenti.