Art. 39 Cumulabilita' dei benefici e controlli 1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali. 2. Per i controlli relativi alla rendicontazione dei contributi concessi in attuazione della presente legge la Regione e' autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con le autorita' competenti.