Art. 40 
 
                            Spese dirette 
 
  1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui
alla presente legge, l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
sostenere   spese    dirette    per    convenzioni,    collaborazioni
professionali, prestazioni di servizio e azioni  di  comunicazione  e
informazione necessarie alla  predisposizione  e  monitoraggio  della
programmazione  e  all'attuazione  degli  interventi  di   competenza
regionale, nonche' per l'organizzazione di iniziative  convegnistiche
e seminariali di studio e divulgazione delle conoscenze sui temi  che
formano oggetto dell'azione regionale in materia. 
  2. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata ad avvalersi
dell'Azienda sanitaria Giuliano Isontina  (ASUGI),  Area  Welfare  di
Comunita',   a   supporto   delle   attivita'   di    programmazione,
progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale  di
cui alla presente legge, e in particolare quelle di cui agli articoli
6, 7, 13 e 41. 
  3. Con deliberazione della Giunta  regionale  sono  individuate  le
attivita' per cui l'Amministrazione regionale intende  avvalersi  del
soggetto di cui al comma  2  e  le  modalita'  con  cui  assicura  il
finanziamento degli oneri da questo sostenuti.