Art. 40 Spese dirette 1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere spese dirette per convenzioni, collaborazioni professionali, prestazioni di servizio e azioni di comunicazione e informazione necessarie alla predisposizione e monitoraggio della programmazione e all'attuazione degli interventi di competenza regionale, nonche' per l'organizzazione di iniziative convegnistiche e seminariali di studio e divulgazione delle conoscenze sui temi che formano oggetto dell'azione regionale in materia. 2. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata ad avvalersi dell'Azienda sanitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Area Welfare di Comunita', a supporto delle attivita' di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale di cui alla presente legge, e in particolare quelle di cui agli articoli 6, 7, 13 e 41. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attivita' per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 2 e le modalita' con cui assicura il finanziamento degli oneri da questo sostenuti.