Art. 41 
 
                    Monitoraggio delle politiche 
 
  1. Al fine  di  approfondire  e  rendere  disponibili  informazioni
aggiornate sull'attuazione delle politiche rivolte alla famiglia,  ai
giovani e alla promozione  delle  pari  opportunita'  nel  territorio
regionale, il Servizio competente in materia di  politiche  familiari
svolge funzioni di monitoraggio, in collaborazione con l'Osservatorio
politiche del lavoro di cui all'art. 28-bis della legge regionale  n.
18/2005 e con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di
cui all' art. 26 della legge regionale n.  6/2006,  anche  attraverso
l'utilizzo di data base integrati da elaborare con metodi  statistici
e predittivi. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Servizio e' autorizzato ad
avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.