Art. 41 Monitoraggio delle politiche 1. Al fine di approfondire e rendere disponibili informazioni aggiornate sull'attuazione delle politiche rivolte alla famiglia, ai giovani e alla promozione delle pari opportunita' nel territorio regionale, il Servizio competente in materia di politiche familiari svolge funzioni di monitoraggio, in collaborazione con l'Osservatorio politiche del lavoro di cui all'art. 28-bis della legge regionale n. 18/2005 e con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all' art. 26 della legge regionale n. 6/2006, anche attraverso l'utilizzo di data base integrati da elaborare con metodi statistici e predittivi. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Servizio e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.