Art. 42 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. II Consiglio regionale  esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel  promuovere
e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e di promozione
dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunita'. A tal  fine  la
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale  relazioni  biennali
che forniscano informazioni dettagliate sull'attuazione della  legge,
sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticita' emerse. 
  2. La Regione puo'  promuovere  forme  di  valutazione  partecipata
coinvolgendo  cittadini  e  soggetti   attuatori   degli   interventi
previsti. 
  3. Le relazioni e i relativi  atti  consiliari  che  ne  concludono
l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.