Art. 42 Clausola valutativa 1. II Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunita'. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni biennali che forniscano informazioni dettagliate sull'attuazione della legge, sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticita' emerse. 2. La Regione puo' promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti. 3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.