Art. 44 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  per  la
disciplina dell'intervento di cui all'art. 6, comma 3, della presente
legge continua a trovare applicazione l'art. 10 della legge regionale
n. 11/2006 e il relativo regolamento attuativo. 
  2. La Carta Famiglia rilasciata in base al regolamento di cui  all'
art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2006  conserva  la  sua
validita' fino alla scadenza originariamente prevista. 
  3. Il contributo di cui all'art. 8, commi da 34 a 40,  della  legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021) relative
alle nascite avvenute fino al 31 dicembre 2021 e' riconosciuto  anche
a favore degli aventi diritto a richiedere la Carta Famiglia  di  cui
all'art. 6 della presente legge. 
  4. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  per  la
disciplina degli interventi previsti dall' art.  28-bis  della  legge
regionale 16/2014, come inserito dall'art. 19  della  presente  legge
continuano a trovare applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'art. 22 della
legge regionale n. 5/2012 e il relativo regolamento attuativo. 
  5. Fino alla data di entrata  in  vigore  dei  regolamenti  per  la
disciplina degli interventi previsti  dall'art.  11-bis  della  legge
regionale n. 13/2004, come inserito dall'art. 23 della presente legge
continua a trovare  applicazione  l'art.  19  della  legge  regionale
n. 5/2012 e i relativi regolamenti attuativi. 
  6. Le consulte comunali dei giovani istituite ai sensi  dell'  art.
6-bis della legge regionale n. 5/2012 operanti alla data  di  entrata
in vigore  della  presente  legge  continuano  a  operare  fino  alla
scadenza originariamente prevista. 
  7. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  per  la
disciplina dell'intervento di cui all'art. 6, comma 3, della presente
legge continua a trovare applicazione l'art.  7,  commi  8  e  8-bis,
della legge regionale  n.  12/2006  e  la  relativa  regolamentazione
attuativa. 
  8. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'art. 35,  comma  7,  della  presente  legge  continua  a  trovare
applicazione l'art. 13 della legge regionale n. 11/2006 e la relativa
regolamentazione attuativa. 
  9. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  per  la
disciplina  dell'intervento  di  cui  all'art.  36,  comma  4,  della
presente legge continua a trovare  applicazione  l'art.  9-bis  della
legge regionale n. 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa. 
  10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per
la disciplina degli interventi di  cui  agli  articoli  28-bis  della
legge regionale 16/2014, come inserito dall'art.  19  della  presente
legge e 11-bis  della  legge  regionale  n.  13/2004,  come  inserito
dall'art.  23  della  presente   legge,   i   regolamenti   attuativi
rispettivamente degli articoli 22  e  19  della  legge  regionale  n.
5/2012 continuano ad applicarsi  ai  procedimenti  amministrativi  in
corso alla data medesima.