Art. 44 Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'art. 6, comma 3, della presente legge continua a trovare applicazione l'art. 10 della legge regionale n. 11/2006 e il relativo regolamento attuativo. 2. La Carta Famiglia rilasciata in base al regolamento di cui all' art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2006 conserva la sua validita' fino alla scadenza originariamente prevista. 3. Il contributo di cui all'art. 8, commi da 34 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021) relative alle nascite avvenute fino al 31 dicembre 2021 e' riconosciuto anche a favore degli aventi diritto a richiedere la Carta Famiglia di cui all'art. 6 della presente legge. 4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina degli interventi previsti dall' art. 28-bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'art. 19 della presente legge continuano a trovare applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2012 e il relativo regolamento attuativo. 5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi previsti dall'art. 11-bis della legge regionale n. 13/2004, come inserito dall'art. 23 della presente legge continua a trovare applicazione l'art. 19 della legge regionale n. 5/2012 e i relativi regolamenti attuativi. 6. Le consulte comunali dei giovani istituite ai sensi dell' art. 6-bis della legge regionale n. 5/2012 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza originariamente prevista. 7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'art. 6, comma 3, della presente legge continua a trovare applicazione l'art. 7, commi 8 e 8-bis, della legge regionale n. 12/2006 e la relativa regolamentazione attuativa. 8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35, comma 7, della presente legge continua a trovare applicazione l'art. 13 della legge regionale n. 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa. 9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'art. 36, comma 4, della presente legge continua a trovare applicazione l'art. 9-bis della legge regionale n. 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 28-bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'art. 19 della presente legge e 11-bis della legge regionale n. 13/2004, come inserito dall'art. 23 della presente legge, i regolamenti attuativi rispettivamente degli articoli 22 e 19 della legge regionale n. 5/2012 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.