Art. 77 Modifica alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 «Disciplina delle aree ad elevato rischio ambientale» e successive modifiche 1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2019 e' inserito il seguente: «2-bis. La Regione provvede in via preliminare a eseguire l'indagine di cui al comma 1 anche nelle aree non ancora perimetrate ma per le quali e' stato formalmente avviato l'iter di riconoscimento definito all'art. 2, comma 2.».