Art. 77 
 
Modifica alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 «Disciplina delle
     aree ad elevato rischio ambientale» e successive modifiche 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2019  e'
inserito il seguente: 
    «2-bis.  La  Regione  provvede  in  via  preliminare  a  eseguire
l'indagine di cui al comma 1 anche nelle aree non ancora  perimetrate
ma per le quali e' stato formalmente avviato l'iter di riconoscimento
definito all'art. 2, comma 2.».