Art. 88 
 
     Chiusura della discarica di Roccasecca e di Albano Laziale 
 
  1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge,  sentita  la  commissione  consiliare
competente, approva un piano per la definizione delle procedure e per
l'adozione delle misure necessarie per la chiusura  dell'impianto  di
discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale  di
Roccasecca (FR), a decorrere dall'esaurimento della  capienza  del  V
bacino dell'impianto, e nel territorio  comunale  di  Albano  Laziale
(RM), a decorrere dall'esaurimento  della  capienza  del  VII  bacino
dell'impianto.