Art. 88 Chiusura della discarica di Roccasecca e di Albano Laziale 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva un piano per la definizione delle procedure e per l'adozione delle misure necessarie per la chiusura dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR), a decorrere dall'esaurimento della capienza del V bacino dell'impianto, e nel territorio comunale di Albano Laziale (RM), a decorrere dall'esaurimento della capienza del VII bacino dell'impianto.