Art. 49 Interpretazione autentica dell'articolo 1.3 della legge regionale 10/1972 1. Al comma 1 dell'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) le parole «un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato» sono autenticamente interpretate nel senso che gli emolumenti erogati a titolo di rimborso spese in favore dei componenti la Giunta regionale, anche se non facenti parte del Consiglio, non concorrono, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) a formare il reddito, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.