Art. 19 
 
Centri  pubblici  di  riproduzione  di  fauna  selvatica  allo  stato
  naturale (art. 17 della legge regionale n. 3/1994) 
 
  1. I centri  pubblici  di  riproduzione  di  fauna  selvatica  sono
istituti faunistici  destinati  alla  ricostituzione  di  popolazioni
autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare
per l'immissione in altri territori a fini di ripopolamento. 
  2. I capi appartenenti alle popolazioni  stanziali  possono  essere
prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in  tempi  e
condizioni utili al loro ambientamento. 
  3. La competente struttura della Giunta regionale approva  i  piani
di gestione annuali dei centri pubblici. I centri  pubblici,  per  la
fornitura di fauna selvatica in essi prodotta, stipulano  convenzioni
con gli ATC toscani ai sensi dell'art. 3, comma 2.