Art. 19 Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (art. 17 della legge regionale n. 3/1994) 1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori a fini di ripopolamento. 2. I capi appartenenti alle popolazioni stanziali possono essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento. 3. La competente struttura della Giunta regionale approva i piani di gestione annuali dei centri pubblici. I centri pubblici, per la fornitura di fauna selvatica in essi prodotta, stipulano convenzioni con gli ATC toscani ai sensi dell'art. 3, comma 2.