Art. 42
Ambito di applicazione
1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 1 della legge
provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, dopo la
parola: «Personen» sono inserite le parole: «und Unternehmen».
2. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 della legge
provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e'
aggiunto il seguente periodo: «L'attivita' deve essere esercitata
nello stesso edificio in cui e' registrata la residenza della persona
o la sede legale dell'impresa esercente l'attivita'.»
3. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1995,
n. 12, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«2. Chi esercita individualmente o come impresa individuale
l'attivita' di cui al comma 1 puo' somministrare alimenti e bevande,
limitatamente alle persone alloggiate, destinando allo svolgimento di
detta attivita' prevalentemente persone appartenenti al proprio
nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo.»