Art. 42 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Nel  testo  tedesco  del  comma  1  dell'art.  1  della   legge
provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive  modifiche,  dopo  la
parola: «Personen» sono inserite le parole: «und Unternehmen». 
  2. Dopo il primo periodo  del  comma  1  dell'art.  1  della  legge
provinciale 11  maggio  1995,  n.  12,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunto il seguente periodo:  «L'attivita'  deve  essere  esercitata
nello stesso edificio in cui e' registrata la residenza della persona
o la sede legale dell'impresa esercente l'attivita'.» 
  3. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 11  maggio  1995,
n. 12, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «2. Chi  esercita  individualmente  o  come  impresa  individuale
l'attivita' di cui al comma 1 puo' somministrare alimenti e  bevande,
limitatamente alle persone alloggiate, destinando allo svolgimento di
detta  attivita'  prevalentemente  persone  appartenenti  al  proprio
nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo.»