Art. 43 
 
                       Denuncia dell'attivita' 
 
  1. L'art. 2 della legge  provinciale  11  maggio  1995,  n.  12,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 2 (Denuncia dell'attivita'). - 1.  Chi  intende  esercitare
l'attivita' di cui all'art. 1 deve essere iscritto nel registro delle
imprese della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo  e
agricoltura di Bolzano o in un  registro  equivalente  di  uno  stato
membro dell'Unione europea oppure di un altro stato, in conformita' a
eventuali  vincoli  euro-unitari  o   internazionali,   oppure   deve
richiedere l'iscrizione contemporaneamente alla  denuncia  di  inizio
attivita'; fanno eccezione le attivita' di agriturismo ai sensi della
legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e i contratti di locazione
ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, e  dell'art.  1,  comma
595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. La segnalazione certificata di inizio attivita' ai  sensi  delle
disposizioni vigenti deve essere  presentata  al  comune  competente,
fornendo, oltre alle  generalita',  la  prova  del  possesso  di  una
adeguata qualificazione professionale, il numero e  l'ubicazione  dei
vani destinati all'attivita' ricettiva e il numero  dei  posti  letto
assegnati su domanda; qualora l'attivita' non  venga  esercitata  per
tutto l'anno devono essere indicati anche il periodo o i  periodi  di
apertura. 
  3. I criteri  dei  presupposti  richiesti  per  una  qualificazione
adeguata sono determinati dalla Giunta provinciale.»