Art. 43
Denuncia dell'attivita'
1. L'art. 2 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«Art. 2 (Denuncia dell'attivita'). - 1. Chi intende esercitare
l'attivita' di cui all'art. 1 deve essere iscritto nel registro delle
imprese della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e
agricoltura di Bolzano o in un registro equivalente di uno stato
membro dell'Unione europea oppure di un altro stato, in conformita' a
eventuali vincoli euro-unitari o internazionali, oppure deve
richiedere l'iscrizione contemporaneamente alla denuncia di inizio
attivita'; fanno eccezione le attivita' di agriturismo ai sensi della
legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e i contratti di locazione
ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 1, comma
595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. La segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi delle
disposizioni vigenti deve essere presentata al comune competente,
fornendo, oltre alle generalita', la prova del possesso di una
adeguata qualificazione professionale, il numero e l'ubicazione dei
vani destinati all'attivita' ricettiva e il numero dei posti letto
assegnati su domanda; qualora l'attivita' non venga esercitata per
tutto l'anno devono essere indicati anche il periodo o i periodi di
apertura.
3. I criteri dei presupposti richiesti per una qualificazione
adeguata sono determinati dalla Giunta provinciale.»