Art. 44 
 
                      Esercizio dell'attivita' 
 
  1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12,  e'
inserito il seguente articolo: 
    «Art. 2-bis  (Esercizio  dell'attivita').  -  1.  Il/La  titolare
dell'azienda o la persona che ha segnalato l'inizio dell'attivita' la
esercita direttamente o nomina a tal fine una persona preposta, cosi'
da garantirne l'ordinato e regolare funzionamento. 
  2. La nomina di una  persona  preposta  e'  obbligatoria  se  il/la
titolare  dell'azienda  o  la  persona  che  ha  segnalato   l'inizio
dell'attivita' e' assente sempre o per periodi prolungati; la  nomina
della  persona  preposta  deve  essere  approvata  dal  sindaco/dalla
sindaca,  che  accerta  la  sussistenza  dei   requisiti   soggettivi
richiesti per la conduzione dell'attivita'.»