Art. 44
Esercizio dell'attivita'
1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e'
inserito il seguente articolo:
«Art. 2-bis (Esercizio dell'attivita'). - 1. Il/La titolare
dell'azienda o la persona che ha segnalato l'inizio dell'attivita' la
esercita direttamente o nomina a tal fine una persona preposta, cosi'
da garantirne l'ordinato e regolare funzionamento.
2. La nomina di una persona preposta e' obbligatoria se il/la
titolare dell'azienda o la persona che ha segnalato l'inizio
dell'attivita' e' assente sempre o per periodi prolungati; la nomina
della persona preposta deve essere approvata dal sindaco/dalla
sindaca, che accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi
richiesti per la conduzione dell'attivita'.»