Art. 45 
 
                          Motivi di diniego 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 11  maggio  1995,
n. 12, e' cosi' sostituito: 
    «1. Il sindaco/La  sindaca  vieta,  entro  sessanta  giorni,  con
provvedimento motivato, l'esercizio dell'attivita', se: 
      a) i  vani  non  sono  conformi  alle  prescrizioni  di  natura
urbanistica o sanitaria; 
      b) l'attivita' non viene esercitata presso la residenza  ovvero
la sede legale ai sensi dell'art. 1, comma 1; 
      c) non c'e' alcuna iscrizione ai sensi dell'art. 2, comma 1; 
      d)  non  e'  fornita  prova  del  possesso  di   una   adeguata
qualificazione professionale ai sensi dell'art. 2 comma 2.»