Art. 45
Motivi di diniego
1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 11 maggio 1995,
n. 12, e' cosi' sostituito:
«1. Il sindaco/La sindaca vieta, entro sessanta giorni, con
provvedimento motivato, l'esercizio dell'attivita', se:
a) i vani non sono conformi alle prescrizioni di natura
urbanistica o sanitaria;
b) l'attivita' non viene esercitata presso la residenza ovvero
la sede legale ai sensi dell'art. 1, comma 1;
c) non c'e' alcuna iscrizione ai sensi dell'art. 2, comma 1;
d) non e' fornita prova del possesso di una adeguata
qualificazione professionale ai sensi dell'art. 2 comma 2.»