Art. 46 
 
                        Modifica, sospensione 
                     e cessazione dell'attivita' 
 
  1. La rubrica dell'art. 4 della legge provinciale 11  maggio  1995,
n. 12, e'  cosi'  sostituita:  «Modifica,  sospensione  e  cessazione
dell'attivita'». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge  provinciale  11  maggio
1995, n. 12, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. La sospensione dell'attivita' va comunicata al sindaco  o
alla  sindaca   territorialmente   competente   per   iscritto,   con
l'indicazione della durata  della  stessa.  In  caso  di  sospensione
dell'attivita' superiore a un anno, il sindaco o la sindaca  dichiara
la cessazione dell'attivita', salvo che la sospensione non sia dovuta
a  ristrutturazione  degli  immobili   utilizzati   per   l'esercizio
dell'attivita' o ad altri gravi motivi in questi ultimi casi non puo'
superare il periodo di tre anni, trascorsi i quali il  sindaco  o  la
sindaca dichiara la cessazione dell'attivita'.»