Art. 46
Modifica, sospensione
e cessazione dell'attivita'
1. La rubrica dell'art. 4 della legge provinciale 11 maggio 1995,
n. 12, e' cosi' sostituita: «Modifica, sospensione e cessazione
dell'attivita'».
2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 11 maggio
1995, n. 12, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. La sospensione dell'attivita' va comunicata al sindaco o
alla sindaca territorialmente competente per iscritto, con
l'indicazione della durata della stessa. In caso di sospensione
dell'attivita' superiore a un anno, il sindaco o la sindaca dichiara
la cessazione dell'attivita', salvo che la sospensione non sia dovuta
a ristrutturazione degli immobili utilizzati per l'esercizio
dell'attivita' o ad altri gravi motivi in questi ultimi casi non puo'
superare il periodo di tre anni, trascorsi i quali il sindaco o la
sindaca dichiara la cessazione dell'attivita'.»