Art. 47
Pubblicita' dei prezzi
1. L'art. 5 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e' cosi'
sostituito:
«1. Chi esercita un'attivita' disciplinata dalla presente legge
e' tenuto ad esporre in luogo ben visibile alle persone ospitate i
prezzi delle prestazioni offerte. Una tabella riportante i prezzi
deve essere affissa a ogni piano in cui si trovano le camere o gli
appartamenti. Qualora invece i prezzi non siano uguali per tutti gli
appartamenti o le camere, la tabella dei prezzi deve essere affissa
in ogni appartamento e camera.»