Art. 47 
 
                       Pubblicita' dei prezzi 
 
  1. L'art. 5 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e' cosi'
sostituito: 
    «1. Chi esercita un'attivita' disciplinata dalla  presente  legge
e' tenuto ad esporre in luogo ben visibile alle  persone  ospitate  i
prezzi delle prestazioni offerte. Una  tabella  riportante  i  prezzi
deve essere affissa a ogni piano in cui si trovano le  camere  o  gli
appartamenti. Qualora invece i prezzi non siano uguali per tutti  gli
appartamenti o le camere, la tabella dei prezzi deve  essere  affissa
in ogni appartamento e camera.»