Art. 48 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Nell'art. 7 della legge provinciale 11 maggio 1995,  n.  12,  e'
aggiunto il seguente comma: 
    «2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1,  la  Giunta
provinciale puo' trasferire la  vigilanza  a  soggetti  fornitori  di
servizi esterni anche tramite concessione.» 
  2. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
quantificati in 60.000,00 euro per l'anno 2025, in 60.000,00 euro per
l'anno 2026 e in 60.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo
globale per far fronte ad  oneri  derivanti  da  nuovi  provvedimenti
legislativi» di parte corrente nell'ambito  del  programma  03  della
missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.