Art. 48
Vigilanza
1. Nell'art. 7 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e'
aggiunto il seguente comma:
«2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Giunta
provinciale puo' trasferire la vigilanza a soggetti fornitori di
servizi esterni anche tramite concessione.»
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo,
quantificati in 60.000,00 euro per l'anno 2025, in 60.000,00 euro per
l'anno 2026 e in 60.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo
globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti
legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della
missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.