Art. 50 
 
                               Elenco 
 
  1.  Nel  testo  tedesco  del  comma  2  dell'art.  10  della  legge
provinciale    11    maggio    1995,    n.     12,     la     parola:
«Fremdenverkehrsorganisationen»   e'   sostituita    dalla    parola:
«Tourismusorganisationen».