Art. 51
Sanzioni amministrative
1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 11 della legge
provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, sono cosi'
sostituite:
«b) applica prezzi superiori a quelli dichiarati ed esposti;
c) omette di esporre le tabelle dei prezzi di cui all'art. 5;».
2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 11 della legge provinciale 11
maggio 1995, n. 12, e' inserito il seguente comma:
«2-ter. In caso di conduzione di un esercizio disciplinato dalla
presente legge, senza i presupposti ai sensi dell'art. 1, comma 1, e
dell'art. 2, commi 1 e 2, il sindaco/la sindaca dispone l'immediata
cessazione dell'esercizio e applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro 915,00 a un massimo di euro
2.739,00.»