Art. 51 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Le lettere b)  e  c)  del  comma  2  dell'art.  11  della  legge
provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, sono cosi'
sostituite: 
    «b) applica prezzi superiori a quelli dichiarati ed esposti; 
    c) omette di esporre le tabelle dei prezzi di cui all'art. 5;». 
  2. Dopo il comma 2-bis dell'art.  11  della  legge  provinciale  11
maggio 1995, n. 12, e' inserito il seguente comma: 
    «2-ter. In caso di conduzione di un esercizio disciplinato  dalla
presente legge, senza i presupposti ai sensi dell'art. 1, comma 1,  e
dell'art. 2, commi 1 e 2, il sindaco/la sindaca  dispone  l'immediata
cessazione  dell'esercizio  e  applica  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da  un  minimo  di  euro  915,00  a  un  massimo  di  euro
2.739,00.»