Art. 52
Norma transitoria
1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 11 maggio
1995, n. 12, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Chi ha segnalato l'inizio dell'attivita' ai sensi
dell'art. 2, comma 2, nel periodo compreso tra il 17 agosto 2022 e
l'entrata in vigore del presente comma si adegua, entro due anni
dall'entrata in vigore del presente comma, alle disposizioni di cui
al comma 1 dell'art. 1 e ai commi 1 e 2 dell'art. 2.»