Art. 52 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale  11  maggio
1995, n. 12, e' aggiunto il seguente comma: 
    «2-bis.  Chi  ha  segnalato  l'inizio  dell'attivita'  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, nel periodo compreso tra il 17  agosto  2022  e
l'entrata in vigore del presente comma  si  adegua,  entro  due  anni
dall'entrata in vigore del presente comma, alle disposizioni  di  cui
al comma 1 dell'art. 1 e ai commi 1 e 2 dell'art. 2.»