Art. 439. Composizione 1. Il Comitato per le pari opportunita', di seguito denominato C.P.O. nominato con deliberazione della giunta, e' composto: a) dal presidente della giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente del comitato; b) dai componenti effettivi designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, e da un pari numero di dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione, nonche' dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari. I supplenti possono, comunque, partecipare alle riunioni del comitato; c) fa parte di diritto del comitato, in rappresentanza dell'ente, il responsabile della specifica struttura di supporto di cui all'Art. 441, comma 1; d) le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale, senza diritto di voto, e in sua assenza dal suo supplente; e) il vice presidente del comitato e' designato dal presidente del comitato stesso, e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. 2. L'attivita' svolta in qualita' di componente effettivo e di supplente, nonche', di segretario, e' considerata attivita' di servizio a tutti gli effetti. 3. Il componente del C.P.O. che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, viene considerato decaduto e viene richiesta la sua sostituzione.