Art. 439.
                            Composizione
    1.  Il  Comitato  per le pari opportunita', di seguito denominato
C.P.O. nominato con deliberazione della giunta, e' composto:
      a) dal  presidente  della  giunta regionale o suo delegato, con
funzioni di presidente del comitato;
      b) dai   componenti   effettivi  designati  da  ciascuna  delle
organizzazioni   sindacali   firmatarie   del   contratto  collettivo
nazionale   di   lavoro,  e  da  un  pari  numero  di  dipendenti  in
rappresentanza    dell'amministrazione,    nonche'   dai   rispettivi
supplenti,  per  i casi di assenza dei titolari. I supplenti possono,
comunque, partecipare alle riunioni del comitato;
      c) fa   parte   di  diritto  del  comitato,  in  rappresentanza
dell'ente,  il  responsabile della specifica struttura di supporto di
cui all'Art. 441, comma 1;
      d) le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un dipendente
regionale, senza diritto di voto, e in sua assenza dal suo supplente;
      e) il  vice presidente del comitato e' designato dal presidente
del comitato stesso, e sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento.
    2.  L'attivita'  svolta  in qualita' di componente effettivo e di
supplente,  nonche',  di  segretario,  e'  considerata  attivita'  di
servizio a tutti gli effetti.
    3.  Il  componente  del C.P.O. che risulti assente ingiustificato
per  tre  riunioni  consecutive,  viene  considerato decaduto e viene
richiesta la sua sostituzione.