Art. 440.
                             D u r a t a
    1.  Il  comitato resta in carica per un quadriennio dalla data di
nomina,  salvo  revoca da parte dei designatari. Il comitato uscente,
comunque,  rimane in carica e continua a svolgere le proprie funzioni
fino  alla  costituzione  del  nuovo.  I  componenti  possono  essere
rinnovati nell'incarico per una sola volta.