Art. 440. D u r a t a 1. Il comitato resta in carica per un quadriennio dalla data di nomina, salvo revoca da parte dei designatari. Il comitato uscente, comunque, rimane in carica e continua a svolgere le proprie funzioni fino alla costituzione del nuovo. I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.