Art. 441.
                            C o m p i t i
    1.    Il    comitato,    che    si    avvale    per   l'attivita'
tecnico-amministrativo   di   una   struttura  di  supporto  operante
all'interno  della  direzione regionale «Attivita' de/la presidenza»,
svolge i seguenti compiti:
      a) svolge,  con  specifico  riferimento alla realta' regionale,
attivita'  di studio, ricerca e promozione sui principi di parita' di
cui  alla  legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991,
n.  125,  anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana
ed  estera  in  materia  e  con  riferimento  ai  programmi di azione
dell'unione europea;
      b) individua  i  fattori  che ostacolano l'effettiva parita' di
opportunita' tra donne e uomini nei luoghi di lavoro;
      c) promuove  interventi  idonei  a  facilitare il reinserimento
delle lavoratrici dopo l'assenza per maternita' e a salvaguardarne la
professionalita';
      d) propone  iniziative  dirette  a  prevenire forme di molestie
sessuali  nei  luoghi  di  lavoro,  anche  attraverso  ricerche sulla
dimensione   e   sulle   caratteristiche  del  fenomeno,  nonche'  la
diffusione  e la conoscenza del codice di condotta nella lotta contro
le molestie sessuali di cui all'allegato S);
      e) relaziona  ogni  anno  sulle  condizioni oggettive in cui si
trovano   le  lavoratrici;  dette  relazioni  sono  pubblicate  anche
attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;
      f) formula  proposte di piani di azioni positive a favore delle
lavoratrici  e  propone  ogni  altra  misura  atta  a  consentire  il
conseguimento della reale parita' e di sviluppo professionale;
      g) formula  proposte  nelle  materie  oggetto di contrattazione
decentrata integrativa, in particolare:
        1)  accesso  ai corsi di formazione professionale e modalita'
di svolgimento degli stessi;
        2)  flessibilita'  degli orari di lavoro in rapporto a quelli
dei servizi sociali;
        3)  perseguimento  di  un  effettivo  equilibrio di posizioni
funzionali   a   parita'   di   requisiti   professionali,   di   cui
l'amministrazione  e'  tenuta  a valutare, anche nell'attribuzione di
incarichi e funzioni piu' qualificate;
        4)   individuazione   di   iniziative   di  informazione  per
promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunita'
nel lavoro.
    2.  Gli  effetti  delle  iniziative di cui al comma 1, assunte in
sede  di  negoziazione  decentrata, formano oggetto di valutazione da
parte  del comitato, che annualmente elabora e diffonde uno specifico
rapporto  sulla  situazione  del  personale  maschile e femminile per
categorie   e   profili   professionali,   anche  in  relazione  alle
assunzioni,  alla  formazione e promozione professionale, ai passaggi
di   categoria   e  alla  progressione  economica  all'interno  della
categoria, nonche' alla retribuzione complessiva di fatto percepita.
    3.  Assolve  ad  ogni altra incombenza attribuita al C.P.O. dalle
leggi vigenti e dalla normativa derivante anche da accordi sindacali.