Art. 441. C o m p i t i 1. Il comitato, che si avvale per l'attivita' tecnico-amministrativo di una struttura di supporto operante all'interno della direzione regionale «Attivita' de/la presidenza», svolge i seguenti compiti: a) svolge, con specifico riferimento alla realta' regionale, attivita' di studio, ricerca e promozione sui principi di parita' di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell'unione europea; b) individua i fattori che ostacolano l'effettiva parita' di opportunita' tra donne e uomini nei luoghi di lavoro; c) promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternita' e a salvaguardarne la professionalita'; d) propone iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla dimensione e sulle caratteristiche del fenomeno, nonche' la diffusione e la conoscenza del codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali di cui all'allegato S); e) relaziona ogni anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici; dette relazioni sono pubblicate anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici; f) formula proposte di piani di azioni positive a favore delle lavoratrici e propone ogni altra misura atta a consentire il conseguimento della reale parita' e di sviluppo professionale; g) formula proposte nelle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, in particolare: 1) accesso ai corsi di formazione professionale e modalita' di svolgimento degli stessi; 2) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; 3) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parita' di requisiti professionali, di cui l'amministrazione e' tenuta a valutare, anche nell'attribuzione di incarichi e funzioni piu' qualificate; 4) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunita' nel lavoro. 2. Gli effetti delle iniziative di cui al comma 1, assunte in sede di negoziazione decentrata, formano oggetto di valutazione da parte del comitato, che annualmente elabora e diffonde uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per categorie e profili professionali, anche in relazione alle assunzioni, alla formazione e promozione professionale, ai passaggi di categoria e alla progressione economica all'interno della categoria, nonche' alla retribuzione complessiva di fatto percepita. 3. Assolve ad ogni altra incombenza attribuita al C.P.O. dalle leggi vigenti e dalla normativa derivante anche da accordi sindacali.