Art. 442.
                      Diritto all'informazione
    1.  L'amministrazione regionale assicura al C.P.O. l'informazione
preventiva  degli argomenti oggetto della contrattazione decentrata e
la  trasmissione tempestiva dei documenti preparatori. Essa e' tenuta
a concedere l'audizione al C.P.O. quando questo ne faccia richiesta.
    2.  Il C.P.O. puo' chiedere l'inserimento di argomenti all'ordine
del  giorno  delle  riunioni  delle  delegazioni  trattanti,  nonche'
audizioni agli organi di governo della Regione.
    3.  Le  intese  e  gli accordi raggiunti tra delegazione di parte
pubblica   e   organizzazioni   sindacali,   concernenti  materia  di
personale, sono formalmente trasmesse al C.P.O.
    4.  Il C.P.O. puo' assistere, con un proprio rappresentante, alle
riunioni  della  delegazione  di  parte  pubblica  con le delegazioni
sindacali,  quando  all'ordine del giorno vi siano argomenti inerenti
lo svolgimento dei compiti di cui all'Art. 441.