Art. 442. Diritto all'informazione 1. L'amministrazione regionale assicura al C.P.O. l'informazione preventiva degli argomenti oggetto della contrattazione decentrata e la trasmissione tempestiva dei documenti preparatori. Essa e' tenuta a concedere l'audizione al C.P.O. quando questo ne faccia richiesta. 2. Il C.P.O. puo' chiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle riunioni delle delegazioni trattanti, nonche' audizioni agli organi di governo della Regione. 3. Le intese e gli accordi raggiunti tra delegazione di parte pubblica e organizzazioni sindacali, concernenti materia di personale, sono formalmente trasmesse al C.P.O. 4. Il C.P.O. puo' assistere, con un proprio rappresentante, alle riunioni della delegazione di parte pubblica con le delegazioni sindacali, quando all'ordine del giorno vi siano argomenti inerenti lo svolgimento dei compiti di cui all'Art. 441.