Art. 443.
                            Funzionamento
    1.  L'amministrazione  assicura  le  condizioni  e  gli strumenti
idonei per il funzionamento del comitato.
    2.   Il  C.P.O.  si  riunisce,  di  norma,  in  seduta  plenaria,
trimestralmente  o su richiesta di almeno tre componenti, e comunque,
ogni volta si presenti la necessita', e puo' articolarsi in gruppi di
lavoro o commissioni.
    3.  La  convocazione  e'  effettuata  per iscritto dal presidente
almeno  cinque giorni prima specificando gli argomenti all'ordine del
giorno   preventivamente   concordati   tra  le  parti.  In  caso  di
impedimento  del presidente la convocazione sara' effettuata dal vice
presidente.
    4. La convocazione straordinaria, puo' essere richiesta da almeno
un   terzo  dei  componenti,  entro  le  quarantotto  ore  lavorative
precedenti l'incontro.
    5.   L'amministrazione   garantisce  la  sede  di  riunione,  gli
strumenti organizzativi e finanziari necessari alla sua attivita', la
verbalizzazione   delle   sedute   e   quanto  altro  utile  al  buon
funzionamento  dell'organismo,  anche  attraverso  l'attivita'  della
struttura di supporto.
    6.  Il  C.P.O.  accede  a tutte le informazioni necessarie al suo
funzionamento.
    7.   Il  verbale  delle  riunioni  deve  contenere  l'elenco  dei
presenti, l'ordine del giorno, l'andamento della seduta, le decisioni
assunte, con le relative motivazioni, riportando, altresi', eventuali
posizioni contrarie con l'indicazione dei proponenti.
    8.  Le  decisioni  del  C.P.O. costituiscono atto propositivo per
l'ente e le delegazioni trattanti che entro e non oltre trenta giorni
dalla  data di trasmissione del verbale, sono tenute a comunicare per
iscritto  o  tramite  incontro  formale,  eventuali decisioni diverse
dalla proposta avanzata dal C.P.O., con relative motivazioni.
    9.  Le  decisioni  del C.P.O. sono valide se votate a maggioranza
dei presenti.