Art. 443. Funzionamento 1. L'amministrazione assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del comitato. 2. Il C.P.O. si riunisce, di norma, in seduta plenaria, trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti, e comunque, ogni volta si presenti la necessita', e puo' articolarsi in gruppi di lavoro o commissioni. 3. La convocazione e' effettuata per iscritto dal presidente almeno cinque giorni prima specificando gli argomenti all'ordine del giorno preventivamente concordati tra le parti. In caso di impedimento del presidente la convocazione sara' effettuata dal vice presidente. 4. La convocazione straordinaria, puo' essere richiesta da almeno un terzo dei componenti, entro le quarantotto ore lavorative precedenti l'incontro. 5. L'amministrazione garantisce la sede di riunione, gli strumenti organizzativi e finanziari necessari alla sua attivita', la verbalizzazione delle sedute e quanto altro utile al buon funzionamento dell'organismo, anche attraverso l'attivita' della struttura di supporto. 6. Il C.P.O. accede a tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento. 7. Il verbale delle riunioni deve contenere l'elenco dei presenti, l'ordine del giorno, l'andamento della seduta, le decisioni assunte, con le relative motivazioni, riportando, altresi', eventuali posizioni contrarie con l'indicazione dei proponenti. 8. Le decisioni del C.P.O. costituiscono atto propositivo per l'ente e le delegazioni trattanti che entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione del verbale, sono tenute a comunicare per iscritto o tramite incontro formale, eventuali decisioni diverse dalla proposta avanzata dal C.P.O., con relative motivazioni. 9. Le decisioni del C.P.O. sono valide se votate a maggioranza dei presenti.