Art. 444. R i s o r s e 1. Per lo svolgimento della propria attivita' il C.P.O. usufruisce di appositi locali presso gli uffici regionali, nonche' di materiali, strumenti e servizi messi a disposizione dall'amministrazione regionale. 2. Il C.P.O., per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo', inoltre, richiedere all'amministrazione la collaborazione di altri uffici regionali o di singoli dipendenti, previa autorizzazione del direttore del dipartimento interessato. Puo', altresi', promuovere incontri, indagini, ricerche, ed avvalersi di esperti esterni, previa intesa con l'amministrazione, qualora la stessa sia chiamata a sostenere un impegno di spesa. 3. Il C.P.O., infine, ha facolta' di organizzare incontri con le dipendenti regionali, per un massimo di due giornate l'anno e previa autorizzazione dell'amministrazione, dandone congruo avviso all'amministrazione, che autorizza le dipendenti stesse alla partecipazione. 4. Il C.P.O. per il proprio funzionamento e per le spese inerenti la realizzazione dei propri obiettivi, attinge al capitolo di bilancio appositamente istituito dall'amministrazione.