Art. 444.
                            R i s o r s e
    1.   Per   lo  svolgimento  della  propria  attivita'  il  C.P.O.
usufruisce di appositi locali presso gli uffici regionali, nonche' di
materiali,    strumenti    e    servizi    messi    a    disposizione
dall'amministrazione regionale.
    2.  Il  C.P.O.,  per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo',
inoltre,  richiedere  all'amministrazione  la collaborazione di altri
uffici  regionali  o di singoli dipendenti, previa autorizzazione del
direttore  del  dipartimento  interessato. Puo', altresi', promuovere
incontri, indagini, ricerche, ed avvalersi di esperti esterni, previa
intesa  con  l'amministrazione,  qualora  la  stessa  sia  chiamata a
sostenere un impegno di spesa.
    3.  Il C.P.O., infine, ha facolta' di organizzare incontri con le
dipendenti  regionali, per un massimo di due giornate l'anno e previa
autorizzazione    dell'amministrazione,    dandone   congruo   avviso
all'amministrazione,   che   autorizza   le  dipendenti  stesse  alla
partecipazione.
    4. Il C.P.O. per il proprio funzionamento e per le spese inerenti
la  realizzazione  dei  propri  obiettivi,  attinge  al  capitolo  di
bilancio appositamente istituito dall'amministrazione.